Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Errepi Srl, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Andreani Tributi Srl, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14985/2025 R.G. proposto da: ERREPI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO ADDEZIO unitamente all’avvocato LUCIANO IMPROTA -ricorrente- contro ANDREANI TRIBUTI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO MENSITIERI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2716/2025 depositata il 01/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14985/2025 Numero sezionale 4162/2025 Numero di raccolta generale 31731/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/12/2025 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 14985/2025 Numero sezionale 4162/2025 Numero di raccolta generale 31731/2025 Data pubblicazione 04/12/2025