Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the petitioner failed to request a decision within the statutory 40-day period. The petitioner, Petruccelli Sas, challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency and the Provincial Directorate of Caserta. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the petitioner to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15636/2025 R.G. proposto da: PETRUCCELLI SAS DI PETRUCCELLI ALBERTO C., rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO LIMA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.180/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 15636/2025 Numero sezionale 4160/2025 Numero di raccolta generale 31728/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 15636/2025 Numero sezionale 4160/2025 Numero di raccolta generale 31728/2025 Data pubblicazione 04/12/2025