Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The Association 'Movimento Presenza del Vangelo' had filed a recourse against a second-instance tax court judgment regarding the Municipality of Motta d'Affermo. The court ruled that the statutory deadline for requesting the decision had passed without action, legally terminating the case and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the cassation appeal within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8778/2025 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PRESENZA DEL VANGELO A.P.S., rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SAMMARTINO -ricorrente- contro COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PALMERI unitamente all’avvocato ANGELO CUVA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.1938/2025 depositata il 10/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8778/2025 Numero sezionale 4150/2025 Numero di raccolta generale 31694/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 8778/2025 Numero sezionale 4150/2025 Numero di raccolta generale 31694/2025 Data pubblicazione 04/12/2025