Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 31689/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31689/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Leombroni Valerio, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that the lack of a timely request constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty-day period procedural renunciation judgment definition proposal costs award non-prosecution crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
PESCARAn.98/2020 depositata il 12/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
PESCARAn.98/2020 depositata il 12/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23545/2020 R.G. proposto da: LEOMBRONI VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO COLAPAOLI unitamente all’avvocato LORENZO RONCA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARAn.98/2020 depositata il 12/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 23545/2020 Numero sezionale 4149/2025 Numero di raccolta generale 31689/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/12/2025. Rosanna Angarano Numero registro generale 23545/2020 Numero sezionale 4149/2025 Numero di raccolta generale 31689/2025 Data pubblicazione 04/12/2025