Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. Maristella Giannetti, the appellant, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto iscritto al n. 30679/2020 R.G. proposto da: MARISTELLA GIANNETTI, -Ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Controricorrente- avverso la SENTENZA n. 333/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE, emessa il 02/03/2020 e depositata il 07/05/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 30679/2020 Numero sezionale 4146/2025 Numero di raccolta generale 31659/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Cons. est. Rosanna Angarano 2 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025. Il Consigliere Rosanna Angarano Numero registro generale 30679/2020 Numero sezionale 4146/2025 Numero di raccolta generale 31659/2025 Data pubblicazione 04/12/2025