Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Calabrese Rocco, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the proceedings and order the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4914/2023 R.G. proposto da: CALABRESE ROCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DE BENEDETTO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARIn.1917/2022 depositata il 12/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4914/2023 Numero sezionale 4145/2025 Numero di raccolta generale 31655/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate debito. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 4914/2023 Numero sezionale 4145/2025 Numero di raccolta generale 31655/2025 Data pubblicazione 04/12/2025