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Ordinanza — n. 31590/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on apparent lack of reasoning but allows second ground regarding fixed interest rate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31590/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the first ground alleging an apparent lack of reasoning in the lower court's decision but allowed the second ground concerning the application of a fixed interest rate. The taxpayer argued the lower court failed to logically justify its ruling, while the tax agency contended the court correctly applied statutory rules. The court rejected the procedural complaint as the lower court's reasoning was sufficient, yet found the lower court erred by applying a 1.5% interest rate instead of the legally mandated 2% for industrial buildings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 29 d.P.R. 1142/1949: A tax court decision is not void for apparent lack of reasoning if the logical path is clear, but the application of a fixed interest rate for specific property categories must strictly follow statutory norms without discretionary deviation.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal procedure fixed interest rate industrial property valuation Cassation review standard revisione del piano regolatore catasto dei siti inquinati energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 36, paragraph 2, no. 4, D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 29 d.P.R. 1 December 1949, no. 1142
e del saggio di interesse (art. 29).
D.M. 14 December 1991
art. 132 c.p
546 e dell’art. 132 c.p.c.
art. 29 d.P.R. 1142/1949
2.7.In base all'art. 29 d.P.R. 1142/1949 e al d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15883/2017
Cass. n. 9105/2017
Cass. Sez. Unite n. 22232/2016
Cass. n. 9113/2012
Cass. n. 16736/2007
Cass. n. 6554/2020
Cass. n. 16673/2021
Cass. n. 17024/2020
Cass. n. 19253/2017
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16010-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro DAUNIA SERRACAPRIOLA S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIACOMO MESCIA e PIER LUIGI PELLEGRINO giusta procura speciale in atti -controricorrente– avverso la sentenz a n. 328 /2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaPUGLIA, depositat a il 15 / 2 /2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del25/11/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Puglia , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello avverso la pronuncia n. 1832/2016della Commissione tributaria provinciale di Foggia , con cui era stato respintoil ricorso di Daunia Serracapriola S.r.L. avverso avviso di accertamento , notificato il 26.10.2012, relativ o alla rendita catastale di una piazzola di un aerogeneratore del parco eolico classato in categoria D/1, sitonell’agro di Serracapriola, a seguito di DOCFA.

Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato a duemotivi. La contribuenteresiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4,d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 132 c.p.c. per avere i Giudici d’appello reso un a « motivazione solo apparente e obiettivamente incomprensibile, inidonea a esternarela "ratio decidendi" del giudice». 1.2.

La censura è infondata. 1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass.n. 15883del 2017; Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass. S ez. U nite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113del 2012; Cass. n. 16736 del 2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 1.4 Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, avendo parzialmente accolto il gravame della contribuente sulla scorta delle seguenti considerazioni:«...

In merito al valore dell'aereogeneratore questa CTR si è pronunciata in diverse ed identiche fattispecie (sentenze n. 79 /26/2012, 108/2014, 101/2013, 194/2012, 1135/2018 e 1137/2018) attribuendo a simili aereogeneratori una rendita di gran lunga inferiore a quella determinata dall'Ufficio. Pertanto la sentenza appellata va modificata anche alla luce dell'indirizzo di questa CTR e del riferimento, come dimostrato dall'appellante, ad altri accertamenti dell'Ufficio, il quale attribuiva spontaneamente una rendita catastale di circa €13.000,00 (a seconda dei mq. della piazzola) ad altri aereogeneratori della stessa identica potenza di 2/Mw.

Inoltre il ricorso in Cassazione contro la citata sentenza n. 1137/27/218 della CTR èstato dichiarato improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. dalla Sesta Sezione Civile-T (sentenza n. 28868 /20 del 8.10.2020), con conseguente inapplicabilità dell'art. 13 comma 1 quater del DPR. n. 115 del 2002, perchéla ricorrente non aveva depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione pur avendolo notificato alla controparte. Di conseguenza la rendita di € 9.111,73 e la categoria D/1 dell'aereogeneratore comprensivo di piazzola, determinata in appello, risulta definitiva.

Il Collegio pertanto, prendendo atto di quanto deciso dalla Cassazione, ritiene di applicare la conseguente definizione della categoria e della rendita per l'aereogeneratore anche alla fattispecie in esame e di considerare l'infondatezza della metodologia di calcolo offerta dall'Agenzia, che porterebbe ad applicare un'esorbitante rendita, pari al doppio di quella che lo stesso Ufficio spontaneamente attribuisce agli aereogeneratori della stessa potenza nella limitrofa provincia di Avellino. Il Collegio ritiene meritevole nella determinazione della rendita catastale il principio del "valore costante", sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 8952 /2013) secondo cui "l'individuazione di una giusta metodologia estimativa non puòprescindere dalla natura dei beni da considerare e, quindi, deve essere in ogni caso utilizzato un criterio di stima che prenda le mosse dalla naturale diversitàdei tempi di obsolescenza e usura fisica tra beni immobili, impianti e macchinari, rispettoso nella sostanza del sistema impositivo su base catastale".

In ordine al tasso di redditivitàconvenirsi che per gli immobili a destinazione speciale di categoria D, il coefficiente di redditivitàdeve essere stabilito di volta in volta, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'immobile a destinazione speciale, non essendo sostenibile la tesi della specularitàtra il tasso di redditività ed il moltiplicatore coefficiente 50 fissato dal D.M. del 14 dicembre 1991. La Cassazione nella sentenzan.9113/2012 ha fissato il principio "L'attribuzione della rendita catastale a un fabbricato adestinazione speciale(categoria D) deve essere necessariamente effettuata mediante stimadiretta: invece, non sussiste alcun obbligo -nel determinare la rendita catastale – di utilizzare il saggio di redditività del 2% in applicazione del moltiplicatore 50 fissato dal citato D.M. del 1991, in quanto tale normativa trova applicazione unicamente in riferimento alle imposte dirette sui trasferimenti".

In considerazione, quindi, delle concrete caratteristiche degli apparecchi aereogeneratori, ovvero che: il loro valore venale non è suscettibile di omologazione e standardizzazione; esiste la necessità di continua manutenzione, per cui si impone l'onere costante di monitorare l'obsolescenza come causa di dispersione dell'energia prodotta;trattasi di beni di durata inferiore ai 50 anni previsti per gli immobili di ediliziacomune a cui si applica il saggio di fruttuosità del 2%,il Collegio ritiene che è giusto e corretto determinare la rendita applicando il saggio di fruttuosità del 1,50%, tenuto conto delle predette specificità del bene in questione.

In conseguenza della nuova legislazione di cui all'art.1 commi 21,22 e 23 alla legge28.12.2015 n.208 (c.d. legg e di stabilità), che ha stabilito una nuova disciplina per ladeterminazione della rendita catastale degli immobili nei gruppi catastali "D" ed "E" a fardata dal 1.1.2016, il Collegio precisa che la rendita catastale ha validità fino al31.12.2015». 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione «del decreto ministeriale n. 5646 del 14 dicembre 1991... per illegittima rideterminazione del saggio di capitalizzazione». 2.2.

La doglianza è fondata. 2.3.Quanto alla metodologia utilizzata dall'Amministrazione Finanziaria, gli immobili per cui è causa sono stati censiti nella categoria D/1 [«opifici», genus comprendente anche la species degli «immobili in uso a centrali eoliche»] e, quindi, rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabili tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta. 2.4. A tal fine, la stima, secondo il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai «prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe» ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art.

28) e del saggio di interesse (art. 29). 2.5. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificato dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla «proposta» formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (cfr.

Cass. n. 6554/2020). 2.6. Si deve, quindi, ribadire il principio secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio (ora l’Agenzia delle Entrate) non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l’art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversarispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall’art. 52 del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (cfr.

Cass.nn. 16673/2021, 6554/2020, 14399/2017, 25555/2014, 27980, 14383 e 5843 del 2011). 2.7.In base all'art. 29 d.P.R. 1142/1949 e al d.m. 14 dicembre 1991, il saggio di fruttuosità è determinato dunque normativamente per ciascun gruppo catastale senza margini di discrezionalità applicativa, quest'ultima riguardando la classificazione nel gruppo o il valore dell'immobile, ma non il tasso di interesse, che per i fabbricati di gruppo D è pari al 2% (cfr. Cass.nn. 19253/2017, 25555/2014, 10037/2003). 2.8. In mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile, l'Amministrazione, con riferimento ai beni di categoria D, non può eccedere il tasso di fruttuosità proprio dei fabbricati ad uso industriale, pari al 2 per cento, applicando a suo piacimento un tasso diverso (cfr.

Cass. n. 17024/2020). 2.9. Nella specie, la sentenza impugnata, dianzi trascritta, in cui è stata fatta applicazione di un saggiodi fruttuosità dell’1,50 % non risulta dunque conforme ai principi enunciati. 3.Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il secondo motivo di ricorso, respint o il primo motivo , co n conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione almotiv o accolt o e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondomotivo di ricorso , respint o il primo motiv o ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese