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Ordinanza — n. 31575/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critique the appellate judgment directly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31575/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments against the original tax assessment notice rather than critiquing the appellate court's decision. The appellant argued that the lower court ignored specific facts regarding the company's operations, but failed to provide a specific argumentative critique of the appellate judgment as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal ignored the actual decision under review, violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal must contain a specific and argumentative critique of the appellate judgment; mere repetition of arguments against the original administrative act renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critique of appellate judgment tax assessment notice società di comodo procedural requirements noleggiatore società d'esercizio trasporto marittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 30 della legge n. 724/1994
emesso e notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, previo inquadramento della società nella categoria delle “società di comodo”, di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994.
Art. 39, comma 1, lettera d) e 40 del d.p.r. n. 600/73
T9D032B04039/2013, relativo all’anno di imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP in misura presuntiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) e 40 del d.p.r. n. 600/73 e per gli effetti dell’art.
Art. 41 bis d.p.r. n. 600/73
600/73 e per gli effetti dell’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73, sulla base del P.V.C.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
724/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendo che la C.T.R.
Art. 366 c.p.c.
La parte ricorrente ha lamentato una violazione di legge, il che presuppone che i giudici di prossimità abbiano assunto una decisione sulla fattispecie controversa, decisione avverso la quale avrebbero dunque dovuto indirizzarsi le critiche della società ricorrente, per come prescrive l’art. 366 c.p.c..
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 41 bis d.p.r. n. 600/73
600/73 e per gli effetti dell’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73, sulla base del P.V.C.
art. 366 c.p
La parte ricorrente ha lamentato una violazione di legge, il che presuppone che i giudici di prossimità abbiano assunto una decisione sulla fattispecie controversa, decisione avverso la quale avrebbero dunque dovuto indirizzarsi le critiche della società ricorrente, per come prescrive l’art. 366 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19364/2024
tra le tante, Cass. n. 19364/2024).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9689/2018 R.G. proposto da: SEA CRUISES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa per procura speciale in atti dall’avv. Marco Machetta del foro di Roma –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza nr. 3724/4/2017, depositata dalla CTR della Lombardia in data 21.9.2017, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanza camerale del 5.11.2025;

AVVISO DI ACCERTAMENTO –maggior reddito presuntivo – società di comodo FATTI DI CAUSA 1. La società SEA CRUISES s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T9D032B04039/2013, relativo all’anno di imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP in misura presuntiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) e 40 del d.p.r. n. 600/73 e per gli effetti dell’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73, sulla base del P.V.C. emesso e notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, previo inquadramento della società nella categoria delle “società di comodo”, di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994.

Secondo l’Ufficio, la società, che aveva come oggetto sociale l’attività di noleggio di mezzi marittimi, possedeva un unico cespite, costituito da un catamarano acquistato con contratto di leasing nel 2006 ed operava in modalità antieconomica negli anni dal 2006 al 2010, avendo un margine operativo lordo negativo ed avendo noleggiato l’imbarcazione solamente ai soci o alle società ad essi direttamente riferibili e dunque senza svolgere attività commerciale e ricevendo sistematicamente finanziamenti dai soci per ripianare le perdite che si erano verificate sin dalla sua costituzione.

2. La C.T.P. Milano accoglieva il ricorso.

3. La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva il gravame e rigettava il ricorso della contribuente.

4. La società SEA CRUISES s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E ’ stata fissata l'adunanza camerale del 5.11.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente, riprodotto uno stralcio dell’avviso di accertamento impugnato, denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendo che la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’accertamento condividendo i rilievi degli accertatori, che invece erano palesemente erronei per un duplice ordine di ragioni, che vengono elencate alle pagine 10, 11 e 12 del ricorso. 1.1.

Il motivo è inammissibile. 1.2. Il ricorso per cassazione non può avere come “bersaglio” l’atto impositivo originariamente impugnato, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata per cassazione e non può pertanto risolversi nella mera reiterazione delle argomentazioni difensive articolate in primo o secondo grado. La parte ricorrente ha lamentato una violazione di legge, il che presuppone che i giudici di prossimità abbiano assunto una decisione sulla fattispecie controversa, decisione avverso la quale avrebbero dunque dovuto indirizzarsi le critiche della società ricorrente, per come prescrive l’art. 366 c.p.c.. 1.3.

Ne consegue che se il motivo di ricorso per cassazione si limita a riprodurre i motivi di ricorso avverso l’atto impositivo, come nel caso di specie, per ciò solo è destinato all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione la sentenza impugnata, lungi dall’essere destinataria di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorata. (cfr. tra le tante, Cass. n. 19364/2024).

2. Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» la società ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe completamente ignorato sei fatti decisivi, pacifici ed incontestati ed oggetto di discussione tra le parti, che erano stati quelli “fondanti” il ricorso di primo grado, “sottesi” all’accoglimento dello stesso da parte della C.T.P., nonché “ribaditi” in appello. 2.1. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta, la società ricorrente riproduce il contenuto dell’avviso di accertamento ( pagine, 12, 13, 14 e 15 del presente ricorso) e subito dopo passa ad elencare i fatti asseritamente decisivi che la C.T.R. avrebbe ignorato, limitandosi ad affermare genericamente che tali fatti erano stati quelli “fondanti” il ricorso di primo grado, “sottesi” all’accoglimento dello stesso da parte della C.T.P., nonché ribaditi in appello, tutti atti processuali di cui non si trascrive il contenuto, né si producono in allegato al ricorso e che non risultano dal testo della sentenza impugnata. 2.2.Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, 3.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma