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Decreto — n. 31555/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax procedure extinguished by agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 31555/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax procedure had already extinguished due to a settlement agreement. The Regional Tax Commission confirmed the agreement's validity and noted the absence of any formal denial of the tax liability. Consequently, the court ruled that the process was legally terminated, leaving the appellant without standing to contest the matter.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax procedure extinguishes via agreement under the specified law, the process terminates and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement agreement Law 197 2022 inadmissible appeal Cassation Court contenzioso tributario tempestività tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29940/2022 R.G. proposto daDI LUPIDIO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ANTONIO CAVALLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Marche n.1043 /02 /2022 depositata il 13/09/2022, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte privata ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 LaPresiden