Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Aler, challenged a second-instance tax judgment against the Municipality of Rozzano but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13933/2025 R.G. proposto da: ALER - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO LUCISANO unitamente agli avvocati FRANCESCA MAZZA, MARIA SONIA VULCANO -ricorrente- contro COMUNE DI ROZZANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SARTESCHI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3321/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13933/2025 Numero sezionale 4138/2025 Numero di raccolta generale 31544/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 13933/2025 Numero sezionale 4138/2025 Numero di raccolta generale 31544/2025 Data pubblicazione 03/12/2025