Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs. The court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to enforce the strict time limits for responding to the proposal of judgment definition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal of judgment definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10439/2025 R.G. proposto da: ISTITUTO DELLE SUORE DI SANT'ANNA DELLA PROVVIDENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO MERLINI -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO ROSSI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIOn.6601/2024 depositata il 31/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 10439/2025 Numero sezionale 4137/2025 Numero di raccolta generale 31543/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 Stefania Billi Numero registro generale 10439/2025 Numero sezionale 4137/2025 Numero di raccolta generale 31543/2025 Data pubblicazione 03/12/2025