Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the tax authority submitted a list confirming the regular definition of the dispute. The plaintiff, Privitera Garozzo Franco, had filed a recourse against the tax collection agency regarding the extinction of a judgment on legitimacy. The court ruled that since no party requested a hearing under the relevant code of civil procedure, the process terminated with costs borne by the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is extinguished if the parties do not request a hearing to fix a date for the judgment on the extinction of the lawsuit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29091/2016 R.G. proposto da: PRIVITERA GAROZZO FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO SICILIANO contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ALFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 2072/ 18/ 2016 depositata il 26/05/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 La Pres