Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by CEVI CERAMICA VIETRESE SRL against the tax court's decision to extinguish the proceedings. The lower court ruled that the process ended because the tax authority explicitly transmitted a list of extinguished judgments under Article 40 of the 2023 decree, confirming the regular conclusion of the case. The court upheld this procedural outcome, affirming that the administrative act of listing the case as extinguished legally terminated the litigation without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 198 e 200, l. n. 197/2022: The transmission of a list of extinguished judgments by the tax authority constitutes a regular conclusion of the proceedings, legally terminating the litigation and shifting procedural costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24970/2022 R.G. proposto da: CEVI CERAMICA VIETRESE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO CANTILLO unitamente all’avvocato ORESTE CANTILLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa d all’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZAdella COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2753/ 04/ 2022 depositata il 22/03/2022. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 La P