Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a logistics company, challenged a tax court judgment against the Revenue Agency but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant does not request a decision on the cassation appeal within 40 days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8334/2025 R.G. proposto da: S.T.S. - SPA GENOVA SPEDIZIONI TRASPORTI INTERNAZIONALI SDOGANAME NTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO VILLA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.750/2024 depositata il 14/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8334/2025 Numero sezionale 4132/2025 Numero di raccolta generale 31534/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 8334/2025 Numero sezionale 4132/2025 Numero di raccolta generale 31534/2025 Data pubblicazione 03/12/2025