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Decreto — n. 31533/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31533/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue argued that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, while the taxpayer did not submit a timely request for a decision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the taxpayer to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the litigation.

Parole chiave

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deemed renunciation statutory time limit cassation appeal tax litigation extinction of proceedings Civil Procedure Code waiver of right imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 8246/2025 Numero sezionale 4131/2025 Numero di raccolta generale 31533/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8246/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro SRO MOTORSPORTS EUROPE LIMITED, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA FASANO unitamente all’avvocato GIORGIO CONFENTE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3089/2024 depositata il 25/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8246/2025 Numero sezionale 4131/2025 Numero di raccolta generale 31533/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 8246/2025 Numero sezionale 4131/2025 Numero di raccolta generale 31533/2025 Data pubblicazione 03/12/2025