Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The case involved the Italian Revenue Agency challenging a tax court judgment against a company, but the procedural silence resulted in the loss of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and awarded the opposing party the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14386/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro GUASTICCE INTERPORTO TOSCANO A VESPUCCI SPA LIVORNO -, rappresentata e difeso dall'avvocato MASSIMO CAMPAILLA unitamente agli avvocati FEDERICA ROMANA FANTUZZI, PAOLO BONETTI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.1267/2023 depositata il 12/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14386/2024 Numero sezionale 4130/2025 Numero di raccolta generale 31531/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 14386/2024 Numero sezionale 4130/2025 Numero di raccolta generale 31531/2025 Data pubblicazione 03/12/2025