Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, the Revenue Agency, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Guasticce Interporto Toscano, argued for the appeal's dismissal. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14383/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro GUASTICCE INTERPORTO TOSCANO A VESPUCCI SPA LIVORNO -, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CAMPAILLA unitamente all’avvocato FEDERICA ROMANA FANTUZZI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.1255/2023 depositata il 12/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14383/2024 Numero sezionale 4128/2025 Numero di raccolta generale 31528/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 14383/2024 Numero sezionale 4128/2025 Numero di raccolta generale 31528/2025 Data pubblicazione 03/12/2025