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Decreto — n. 31524/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 31524/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, the Revenue Agency, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Guasticce Interporto Toscano, argued for the appeal's dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the litigation and awarding costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day time limit extinction of proceedings Civil Procedure Code costs allocation contenzioso tributario lite in materia di tariffa preferenze doganali generalizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14387/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro GUASTICCE INTERPORTO TOSCANO A VESPUCCI SPA LIVORNO -, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CAMPAILLA unitamente agli avvocati PAOLO BONETTI, FEDERICA ROMANA FANTUZZI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.1254/2023 depositata il 12/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14387/2024 Numero sezionale 4125/2025 Numero di raccolta generale 31524/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 14387/2024 Numero sezionale 4125/2025 Numero di raccolta generale 31524/2025 Data pubblicazione 03/12/2025