Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by administrative regularization under L. 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished after the Attorney General confirmed the tax authority had regularized the dispute. The appellant, EDRA SNC, challenged a regional tax decision, but the opposing party argued the matter was resolved administratively. Consequently, the court applied the statutory provision stating that litigation ceases when the subject matter is settled by the authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the tax authority regularizes a disputed tax matter pursuant to the cited law, the judicial process is extinguished, though parties may request a hearing to determine cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30246/2022 R.G. proposto daEDRA SNC DI SANTORI R. E DI STEFANO E., rappresentatae difesa dall'avvocato MARCELLO POGGIOLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Marche n.944 /03 /2022 depositata il 27/07/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 LaPresi