Cassation court dismisses tax appeal as prior dispute between co-obligated partner was already settled by definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court decision regarding VAT recovery. The taxpayer argued for a new proceeding, but the court noted that a co-obligated partner had already settled the identical tax assessment in a prior case. Consequently, the court applied the legal principle that a co-obligated partner's settlement benefits all other parties, including those whose disputes are no longer pending, leading to the dismissal of the current appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The definition of a tax dispute perfected by a co-obligated partner benefits all other parties, including those for whom the controversy is no longer pending.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25716/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro IANNICIELLO JOSE' ANTONIO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ACHILLE (BNGCLL67L19F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 4493/2016depositata il 18/05/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con ricorso dinanzi alla CTP di Avellino Iannicello Josè Antonio, socio della Tripolitoelle s.n.c. in liquidazione, impugnava l’avviso di accertamento finalizzato al recupero dell’IVA relativa al 2008, della quale veniva chiamato a rispondere in quanto socio di società di persone. La CTP di Avellino rigettava il ricorso. Il successivo appello del contribuente veniva, di converso, accolto, mentre il giudice regionale respingeva il gravame incidentale dell’Agenzia.
Quest’ultima affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo trascurato l’esame della motivazione dell’avviso di accertamento e il pvcrichiamato in esso.
Con il quarto motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Mette punto constatare che il difensore di Ianniciello Josè Antonio ha evidenziato, con memoria del 23 gennaio 2025, che il coobbligato Di Rienzo Angelo, in qualità di ex socio – anch’egli – della Tipolitoelle s.n.c., ha definito ex art. 6 d.l. n.119/2018, conv. in L. n.136/2018, la controversia concernente il medesimo atto impositivo oggetto del presente giudizio, id est l'avviso di accertamento n. TFK020502170/2012, afferente un recupero di importi Iva relativi all’anno d’imposta 2007.
Questa Corte in data 7 febbraio 2022 ha già dichiarato l'estinzione del giudizio n. 20857/2016 avente ad oggetto l'impugnazione di sentenza della CTR di Napoli relativa al medesimo atto impositivo. L'art.6 D.L. n. 119 del 2018 dispone "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8". Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di estinzione, corredata della domanda di definizione agevolata con ricevuta di trasmissione telematica e modello F24 ritualmente quietanzato e di copia decreto di estinzione emesso nel proc. n. 25715/2016 R.G.Spese a carico della parte che le ha anticip