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Ordinanza — n. 31512/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when co-obligator's prior settlement extinguishes the disputed tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31512/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Agency of Revenue's appeal against a regional court decision regarding VAT recovery. The taxpayer argued for liability as a partner in a dissolved partnership, while the Agency contended the lower court erred in rejecting their claim. The court ruled that a prior settlement by a co-obligator, Angelo Di Rienzo, legally extinguished the entire debt under specific statutory provisions, rendering the current proceedings moot.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A settlement defined by a co-obligator benefits all other co-obligators, including those for whom the controversy is no longer pending, leading to the extinction of the ongoing litigation.

Parole chiave

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co-obligator settlement VAT liability extinction tax dispute termination partnership dissolution Cassation dismissal ricupero d'imposta assoggettamento all'IVA rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 119/2018
Mette punto constatare che il difensore di Ianniciello Josè Antonio ha evidenziato, con memoria del 23 gennaio 2025, che il coobbligato Di Rienzo Angelo, in qualità di ex socio – anch’egli – della Tipolitoelle s.n.c., ha definito ex art. 6 d.l.
Art. 156 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1972
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
Art. 19 D.Lgs. n. 633/1972
Con il quarto motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art.
Art. 54, comma 2 D.Lgs. n. 633/1972
19 e dell’art. 54, comma 2, D.Lgs.
Art. 2697 c.c.
633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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n. 25714/2016 R.G.
Questa Corte in data 4.2.2022 ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. 25714/2016 R.G., promosso dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'impugnazione di sentenza della CTR di Napoli relativa al medesimo atto impositivo.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20985/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro IANNICIELLO JOSE' ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ACHILLE (BNGCLL67L19F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1367/2016 depositata il 15/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con ricorso dinanzi alla CTP di Avellino Iannicello Josè Antonio, socio della Tripolitoelle s.n.c. in liquidazione, impugnava l’avviso di accertamento finalizzato al recupero dell’IVA relativa al 2008, della quale veniva chiamato a rispondere in quanto socio di società di persone. La CTP di Avellino rigettava il ricorso. Il successivo appello del contribuente veniva, di converso, accolto, mentre il giudice regionale respingeva il gravame incidentale dell’Agenzia.

Quest’ultima affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo trascurato l’esame della motivazione dell’avviso di accertamento e il pvcrichiamato in esso.

Con il quarto motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Mette punto constatare che il difensore di Ianniciello Josè Antonio ha evidenziato, con memoria del 23 gennaio 2025, che il coobbligato Di Rienzo Angelo, in qualità di ex socio – anch’egli – della Tipolitoelle s.n.c., ha definito ex art. 6 d.l. n.119/2018, conv. in L. n.136/2018, la controversia concernente il medesimo atto impositivo oggetto del presente giudizio, id est l'avviso di accertamento n.TFK020502180/2012, afferente un recupero di importi Iva relativi all’anno d’imposta 2008.

Questa Corte in data 4.2.2022 ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. 25714/2016 R.G., promosso dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'impugnazione di sentenza della CTR di Napoli relativa al medesimo atto impositivo. L'art.6 D.L. n. 119 del 2018 dispone "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8". Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di estinzione, corredata della domanda di definizione agevolata con ricevuta di trasmissione telematica e modello F24 ritualmente quietanzato e di copia decreto di estinzione emesso nel proc. n. 25714/2016 R.G.Spese a carico della parte che le ha anticip