Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Palini Tessile s.n.c., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing parties argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3221/2025 R.G. proposto da: PALINI TESSILE s.n.c. DI PALINI RENZO E PULETTI CATERINA, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -controricorrente- nonché contro COMUNE DI PERUGIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO UMBRIA n.229/2024 depositata il 25/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3221/2025 Numero sezionale 4121/2025 Numero di raccolta generale 31509/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 3221/2025 Numero sezionale 4121/2025 Numero di raccolta generale 31509/2025 Data pubblicazione 03/12/2025