Court declares process extinguished due to tax debt extinction under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following the enactment of the 2022 scrapping law. The private party had submitted documentation to extinguish tax debts assigned to collection agents, which legally invalidates prior judgments and renders payments irrevocably acquired. Consequently, the court dismissed the appeal as the underlying debt obligation was legally terminated by the specific legislative act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law No. 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The extinction of tax debts assigned to collection agents under the scrapping law renders the process extinguished and prior judgments ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14686/2020 R.G. proposto da: SPINI IVANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE PAFUNDI e ALBERTO GAFFURI; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 4063/06/2019 depositata il 17/10/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/12/2025 La Presid