Court declares process extinguished due to tax debt extinction under the 2022 scrapping law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a request by the tax authority. The underlying debt was deemed extinguished under Article 1 of Law No. 197/2022 regarding the 'rottamazione quater' scheme, rendering prior judgments ineffective. Consequently, the court ruled that amounts paid remain acquired and non-refundable, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax debt is extinguished by specific legislative provisions, the civil process is automatically terminated and payments made are considered definitively acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23990/2020 R.G. proposto da: AMBROSIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CSTALDO STUDIO LEGALE eGIUDITTA MERONE; contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 5222/15/2019 depositata il 19/12/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/12/2025 La Presi