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Decreto — n. 31438/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31438/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue, as the appellant, argued for the dismissal based on this procedural lapse, while the taxpayer's defense was not pursued due to the time bar. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the taxpayer to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment termination within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural time limit deemed renunciation tax litigation extinction of proceedings accollo delle spese procedurali spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7932/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro FRANCO FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE CARREA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.716/2024 depositata il 14/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Numero registro generale 7932/2025 Numero sezionale 4117/2025 Numero di raccolta generale 31438/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 7932/2025 Numero sezionale 4117/2025 Numero di raccolta generale 31438/2025 Data pubblicazione 02/12/2025