Cassation court orders integration of contradictory proceedings against necessary co-litigants omitted from notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the integration of contradictory proceedings against necessary co-litigants who were omitted from the cassation notice. The appellant had previously lost appeals due to procedural defects, and the tax agency argued the case was already final. The court ruled that omitting notice to necessary co-litigants does not render the appeal inadmissible but merely requires their inclusion to prevent the judgment from becoming final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The omission of notice to a necessary co-litigant does not affect the admissibility or timeliness of the appeal but necessitates the integration of contradictory proceedings to prevent the judgment from becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16839/2020 R.G. proposto da CALDEROPOLI Rita , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare 21/23, presso lo studio dell’avvocato Carlo Boursier Niutta; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8534/2019, depositata il 12 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso depositato il 27 dicembre 2007, la ricorrente Rita Calderopoli ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confront i della Informatica e Sviluppo S.n.c di Calderopoli Rita C., relativo ai presunti redditi per l’anno 2001, constatando un presunto omesso pagamento delle imposte IVA ed IRAP nonché dell’IRPEF da imputare ai soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione, comminando, altresì , una sanzione amministrativa pecuniaria.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 197/07/2008,ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente proponeva appello. La Commissione tributaria regionale,con sentenza n. 229/1/10, ha annullato l’impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei confronti di Umberto Palomba e della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. Riassunto il giudizio in primo grado e integrato il contraddittorio, Rita Calderopoli ha insistito per l'annullamento del predetto avviso di accertamento; Umberto Palomba e la Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. non si sono costituiti in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11001/02/2014, ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha proposto nuovo appello che è stato deciso con la sentenza n. 10646/2015, con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli ha ritenuto inammissibile il ricorso in difetto della prova della notifica alle parti del giudizio di primo grado. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente Rita Calderopoli ha proposto ricorso in cassazione. La Cassazione, con ordinanza n. 29151/17, ha cassat o la sentenzacon rinvio per l’integrazione del contraddittorio. 2.
–La ricorrente ha adito la Commissione tributaria regionale di Napoli, per la riassunzione del giudizio tributario n. 10887/2014 R.G., diretto a ottenere la riforma della sentenza n. 11001/02/2014. La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 8534/2019,ha rigettato l’appello della ricorrente . 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Luigi e Umberto Palomba e della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. che non si sono costituiti in giudizio, ma nei confronti dei qualinon è stato notificato il ricorso per cassazione. Dall'esame degli atti emerge altresì che la s.n.c. Società Informatica Sviluppo s.n.c., di cui Palomba Umberto era socio illimitatamente responsabil e, è stata dichiarata fallita in data 24 novembre 2005 dal Tribunale di TorreAnnunziata.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (Cass. n. 30711/2021;
Cass. n. 8065/2019; Cass. n. 19910/2018). Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. e del socio Luigi Palomba, nonché del curatore fallimentare, a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C., del suo curatore fallimentare, e dei soci Luigi e Umberto Palomba, a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così dec