Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gala Spa, had not responded to the court's proposal for judgment definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated without a merits-based ruling, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18150/2021 R.G. proposto da: GALA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO DI GRAVIO unitamente all’avvocato DAVIDE PERROTTA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA 1 -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.4271/2020 depositata il 23/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 18150/2021 Numero sezionale 4116/2025 Numero di raccolta generale 31435/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 18150/2021 Numero sezionale 4116/2025 Numero di raccolta generale 31435/2025 Data pubblicazione 02/12/2025