Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by first-rate payment under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer paid the first installment of the tax debt under Law 197/2022. The taxpayer argued for a full refund of the remaining balance, but the Court held that paying the first rate legally extinguishes the ongoing litigation. Consequently, the appeal was dismissed as the subject matter of the dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 194, 196, 197, 198 della legge n. 197 del 2022; The payment of the first installment of the tax debt under the simplified settlement procedure extinguishes the pending litigation, preventing the taxpayer from claiming a refund of the remaining balance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.239/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro BERGAMO Davide , rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Ricciardellie Davide Fiorentino con i quali elett.te domicilia in Roma, alla via Barnaba Tortolini, 30; -resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4591/2018 , depositata il 15 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – In data 26 aprile 2012 , la Tenenza di Massa Lubrense della Guardia di Finanza iniziava, per i periodi di imposta dal 2007 al 2012, una verifica fiscale nei confronti del dott. Davide Bergamo, esercente la professione di medico specialista in otorinolaringoiatria. L’attività di controllo si concentrava sull’analisi della documentazione contabile e dei dati desunti da indagini bancarie sui conti correnti bancari intestati al contribuente e al coniuge.
Con il p.v.c. del 13 dicembre 2012 i militari della Finanza rilevavano la violaz ione di diverse disposizioni di natura tributaria. L’Agenzia delle entrate , sulla base del predetto p.v.c., riscontrava, per gli anni di imposta 2010 e 2011, una serie di movimentazioni bancarie correlate all’attività del professionista non giustificate, e contestava l’inerenza di elementi negativi portati in deduzione dal reddito. Con l’avviso di accertamento n. TF501AI02538/15, per l’anno 2010, l’ufficio accertava, ai sensi dell’art. 38, co. 1,del d.P.R. 600/73 un reddito complessivo di euro 127.358,00 e le maggiori imposte dovute ai fini IRPEF, euro19.100,00, addizionale regionale all’IRPEF, euro 753,00, addizionale comunale all’I RPEF , euro 66,00 oltre interessi e sanzioni come per legge, rilevando ai fini IVA l’omessa documentazione di operazioni attive esenti.
Con l’avviso di accertamento n. TF501AI02548/15, per l’anno 2011, l’ufficio accertava ai sensi dell’art. 38, co. 1,del d.P.R. 600/73 un reddito complessivo di euro 156.462,00 e le maggiori imposte dovute ai fini IRPEF, euro30.062,00, addizionale regionale all’IRPEF, euro 998,00, addizionale comunale all’I RPEF , euro 280,00 oltre interessi e sanzioni come per legge, rilevando ai fini IVA l’omessa documentazione di operazioni attive esenti. Il contribuente proponeva distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento. Nelle more del processo, con distinti provvedimenti di autotutela, l’ U fficio, sulla base delle indicazioni della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale , procedeva ad annullare parzialmente gli atti impugnati, con rideterminazione del reddito complessivo.
In relazione al solo avviso di accertamento n. TF5Z011156/15, l’Ufficio proponeva al contribuente la mediazione della controversia con la riduzione delle sole sanzioni. Le parti non addivenivano alla mediazione. L’Ufficio si costituiva in entrambi i giudizi e confermava la legittimità e la fondatezza della pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenze n. 9167/19/16 e 9168/19/16, depositate il 19 maggio 2016 , rigettava entrambi i ricorsi. 2. – Con ricorso in appello, il contribuente impugnava cumulativamente le sentenze di primo grado.
L’Agenzia delle entrate si costituiva con propri e controdeduzioni. La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 4591/08/18, depositata il 15 maggio 2018, accoglieva l’appello, compensando le spese del giudizio. 3. –L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Il contribuente si è costituito al fine di ricevere gli avvisi di fissazione dell'udienza. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito di un'istanza del 1ottobre 2023 di estinzione legale del giudizio ex art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e succ. modif. e integr. (d.l. 34/2022, conv. in L. 56/2023), in quanto il contribuente, ai sensi dei commi 186 e 188 l. cit., si è avvalso della definizione agevolata.
A tal fine sono stati depositati le domand e di definizione agevolata dell’ accertamento TF501AI02538/15 (Anno 2010) e TF501AI02548/15 (Anno 2011), le comunicazioni di avvenuto ricevimento delle rispettive domande e i modelli F24 relativi al versamento per entrambe le domande della prima rata entro il termine del 30settembre 2023 . Con nota n. 282490 del 19ottobre2023 la Direzione provinciale di Napoli II ha comunicato che la domanda di definizione delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 183 - 203 , della l . n. 197/2022, avente ad oggetto accertamento n. TF501AI02548/2015 ( anno di imposta: 2011) è stata accolta, in quanto regolare.
L’Avvocaturadello Stato, con nota del 16 novembre 2023 , ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio solo per la parte condonata, dovendo la causa proseguire per l’avviso diaccertamento n. TF501AI02538/15relativo all'anno 2010. Il contribuente ha successivamentedepositato in data26 agosto 2025 gli estratti dal cassetto fiscale del contribuente attestanti l’intervenuto sgravio per le annualità 2010 e 2011 di cui al contenzioso. Avendo il contribuente prodotto in giudizio la documentazione attestante la presentazione e l’ avvenuta ricezione di entrambe le istanzedi definizione agevolata, nonché le quietanze di versamento dell’Agenzia delle entrate comprovantil’avvenuto pagamento - entro il termine del 30 settembre 2023, previsto dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022 - della prima rata degli importi dovuti, non essendo stato comunicato alcundinego di condono, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Invero, i commi da 196 a 199 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 regolano gli effetti processuali della presentazione e del perfezionamento della domanda di definizione agevolata. Ai sensi del comma 196, gli effetti della definizione perfezionata «prevalgono» su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 197 stabilisce che le controversie definibili non siano sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo resta sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 2024 , ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost. La declaratoria di estinzione del processo, che la disposizione censurata correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, è frutto di una scelta del Parlamento non irragionevole, volta afavorire l’immedia ta chiusura delle controversie tributarie pendenti e a incentivare ipagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del dirittodi azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel processo.Con specifico riferimento all’ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione avvenga aseguito del pagamento della sola prima rata, la Corte ha escluso che ne discenda il venir meno del credito tributario residuo, poiché l’art. 1, comma 194, della stessalegge n. 197 del 2022 rinvia ad altre disposizioni che consentono la nuova iscrizionea ruolo degli importi non pagati, maggiorati di interessi e sanzioni.La sentenza ha altresì escluso una violazione del principio di capacità contributiva, in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e nonsi riduce a un intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
Il pagamento della prima rata determina , pertanto , l’effetto estintivonei termini indicati. 2. –Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017). P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contende