Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within 40 days of the proposal's communication. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal a renunciation and Article 391 to terminate the proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period of 40 days following the communication of the proposal for judgment termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25202/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA TERRANOVA unitamente agli avvocati FABIO FERRARO, DANIELA AGNELLO, ROBERTO A. JACCHIA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA - SEDE FIRENZE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n.509/2022 depositata il 01/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 25202/2022 Numero sezionale 4112/2025 Numero di raccolta generale 31430/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 25202/2022 Numero sezionale 4112/2025 Numero di raccolta generale 31430/2025 Data pubblicazione 02/12/2025