Court dismisses appeal against tax debt extinguishment due to voluntary waiver of pending litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Seri Spa against the Regional Tax Commission's decision. The appellant had voluntarily submitted documentation to extinguish tax debts assigned to collection agents under Law 197/2022, explicitly renouncing pending lawsuits. The court upheld the lower body's ruling that such voluntary waivers permanently extinguish the debt and render prior judgments ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a private party voluntarily submits documentation to extinguish tax debts assigned to collection agents and renounces pending litigation, the debt is definitively extinguished, rendering prior judgments ineffective and sums paid non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26469/2019 R.G. proposto da: SERI SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato ERMELINDA DI MATTEO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO COMUNE SAN PRISCO, rappresentato e difeso dall'avvocato RITA ROSANO unitamente all’avvocato GIANFRANCO DE PASCALE avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIAn.756/20/2019 depositata il 01/02/2019,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/12/2025 La Pre