Court dismisses appeal as debt extinguished by government decree regarding vehicle scrappage program payments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by a debt collection agency against a regional tax commission's decision. The court upheld the commission's ruling that debts related to the vehicle scrappage program were extinguished by a specific government decree. Consequently, the agency's claim for payment was rejected because the legal obligation had been terminated by the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a specific legislative decree extinguishes debts arising from a state incentive program, the procedural outcome of the administrative body's decision stands, and the creditor's right to claim payment is definitively terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29597/2020 R.G. proposto da: START DI IDER CINTI POZZO STEFANO C SAS, CINTI IDER, POZZO STEFANO GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati EDOARDO TAMAGNONE, CESARE DI MARCO, STEFANO VACCINO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTEn.214/05/2020 depositata il 13/02/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/12/2025 La Presid