Court dismisses appeal as debt extinguished by tax law, leaving payments irrevocably acquired by the state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished, ruling that the debt was legally wiped out by specific tax legislation. The plaintiffs argued for the return of funds paid under a simplified debt definition scheme, while the state contended the law mandates permanent acquisition of such payments. Consequently, the court held that the statutory extinction of the debt renders any prior judgments void and the sums paid irrevocably lost by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a law extinguishes a debt owed to the state, the process is terminated and payments made under the simplified scheme remain definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26206/2021 R.G. proposto da: NICOLOSI GAETANO, LONGO GRAZIA, NICOLOSI GIOVANNI, NICOLOSI VENERANDA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANMARCO ABBADESSA contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA n.2640/15/2021 depositata il 19/03/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/12/2025 La Pr