Italian tax court declares process extinguished due to agreement on simplified dispute resolution under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the parties' agreement to utilize the simplified dispute resolution procedure mandated by Law 197/2022. The plaintiff, Assoservizi Srl, had challenged an assessment against Francesco Quarantelli and the Avellino Municipality, but the municipality formally adhered to the new simplified framework. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197 del 2022; When a tax authority adheres to the simplified dispute resolution procedure defined by Law 197/2022, the ongoing litigation process is automatically extinguished without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32430/2019 R.G. proposto da: ASSOSERVIZI SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato FERDINANDO D'AMARIO contro FRANCESCO QUARANTELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE BENIGNI nonché contro-COMUNE AVELLINO avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2813/ 05/ 2019 depositata il 01/04/2019. pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/01/2023 e n.11 del 29/3/23 con il quale si evince che il comune di Avellinoha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/12/2025 La Presidente PERRINO ANGELINA-MARIA