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Decreto — n. 31414/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31414/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling that the case automatically terminated under new legislative provisions. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, noting the absence of any formal denial. The court upheld this procedural outcome, ruling that the process ended by operation of law without requiring further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically extinguished by law, the procedure terminates without the need for a specific judicial declaration of extinction.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation procedural termination legislative provision civil procedure garanzia fiscale arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LATINA n.1707 /18 /2021 depositata il 29/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27791/2021 R.G. proposto daMARSELLA SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO ISOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Lazio SEZ.DIST. LATINA n.1707 /18 /2021 depositata il 29/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/12/2025 LaPreside