Italian Court dismisses tax appeal as simplified debt definition extinguishes the legal proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished following the applicant's adherence to the simplified debt definition under the 2022 tax law. The applicant, represented by counsel Gambini, argued against the Revenue Agency's enforcement actions after the simplified procedure was finalized. The court ruled that this procedural step legally terminated the case, rendering all prior judgments ineffective and making any payments made non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The adoption of a simplified debt definition by the taxpayer legally extinguishes the judicial proceedings, invalidates prior merit judgments, and renders any payments made definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20332/2017 R.G. proposto daELSHAZLY IBRAHIM, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELA GAMBINI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALEDI MILANO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia n.136/16/2017 depositata il 24/01/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/12/2025 LaPresidente Titolare ANGELINA-MARIA PERRINO