Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment scheme under simplified debt collection law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the taxpayer's adherence to the simplified debt definition scheme. The taxpayer, Minasi Paolo, had joined the simplified procedure for debt collection under Law 197/2022, which automatically terminated the litigation. Consequently, the court ruled that all payments made remain irrevocably acquired and cannot be refunded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: When a taxpayer adheres to the simplified debt definition scheme, the proceedings are extinguished and any sums paid become definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28334/2022 R.G. proposto da: MINASI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE COLAVITA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 4174/19/2022 depositata il 17/05/2022 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,01/12/2025 La Pres