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Decreto — n. 31405/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares civil procedure extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 31405/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. The Agency of Revenue argued that no valid request for hearing was filed before December 31, 2020, while the appellant failed to intervene to fix the hearing date. The court ruled that the process terminated automatically upon the expiration of this specific time limit, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The civil procedure extinguishes automatically if neither party requests the fixing of the hearing within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request hearing statutory time limit costs allocation Legislative Decree 119/2018 regime speciale delle agenzie di viaggio crescita in giudicato della tassazione servizi alberghieri e di ristorazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13, D.L. 119/2018
4398/ 21/ 2017 depositata il 16/05/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L.
Art. 391, para. 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.741/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro BRITANNIQUE SRL HOTEL, rappresentatae difesa dall'avvocato FERDINANDO BARUCCO unitamente all’avvocato MARIO CIANCIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. CAMPANIA n. 4398/ 21/ 2017 depositata il 16/05/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 presentata dalla parte ricorrente; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/12/2025 La