Cassation court declares tax appeal extinguished due to perfected simplified settlement under Law 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the simplified settlement procedure under Law 130/2022 was perfected. The taxpayer submitted the request and paid the owed amount, while the tax authority failed to notify a denial within the statutory period. Consequently, the litigation ended without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 legge n. 130 del 2022; The simplified settlement procedure for tax disputes is perfected upon the taxpayer's request and payment if the administration fails to notify a denial within the prescribed time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25933/2020 R.G. proposto da FINAMORE FABIO, elettivamente domiciliato a Roma via Antonio Musa n. 12/A presso lo studio degli avvocati Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D’Andrea che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocatoRoberto Damonte; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi 12 , è domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 22/2020 depositata i l 13 gennaio 2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025dal Consigliere Daniela Marconi . FATTI DI CAUSA 1. La controversia trae origine dall’impugnazione del contribuente Fabio Finamore, innanzi alla CTP di Imperia , del l’avviso di accertamento n. TL501SR02402, relativo al mancato pagamento , con riferimento all’anno di imposta 2007, di Irpef, Addizionale regionale, Addizionale c omunale oltre interessi e sanzioni per complessivi € 58.586,56 , emesso dalla Direzione Provinciale di Imperia e notificato il 19 dicembre 2012.
Con l’atto impositivo l’Ufficio aveva proceduto all’accertamento sintetico del reddito imponibile a fronte del fatto che il contribuente aveva dichiarato un reddito inferiore al valore dei mutui contratti e disponeva di numerosi immobili, di due veicoli e di tre polizze assicurative che lasciavano presumere una capacità reddituale celata al fisco. Dopo la proposizione del ricorso l’Ufficio aveva emesso il provvedimento di annullamento parziale in autotutela dell’avviso di accertamento che il contribuente aveva impugnato.
2. La CTP di Imperia, riuniti i ricorsi, li aveva parzialmente accolti disponendo l’applicazione alla valutazione dei mutui ipotecari delle nuove norme sul redditometro,introdotte dal d.l. n. 2010 del 2012 , e ritenendo, per il resto , infondat e tutte le censure mosse dal contribuenteall’atto impositivo.
3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello lamentando, in particolare, che fossero stati ignorati i motivi dedotti per giustificare le proprie disponibilità finanziarie mentre l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto l’applicazione delle nuove norme sul redditometro. La CTR della Liguria aveva respinto l’appello principale del contribuente ed accolto l’appello incidentale.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
5. Con la memoria depositata il 24 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. il contribuente ha riferito e documentato di aver presentato, il 13 gennaio 2023, domanda per la definizione agevolata del presente giudizio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, non avendo ricevuto la notificazione del diniego da parte dell’Agenzia delle Entrata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio formulata dal contribuente in ragione dell’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della presente controversia.
2. L’art. 5 legge n. 130 del 2022 prevede la definizione agevolata, delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione,alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2. La definizione si perfeziona all’esito della presentazione della domanda e del pagamento delle somme dovute da parte del contribuente e determina l’estinzione del giudizio in mancanza della notificazione del diniego della definizione da parte dell’amministrazione o della presentazione dell’istanza di trattazione da parte dell’interessato nei termini stabiliti dai commi 11 e 12.
3. Dalla documentazione allegata alla memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. risulta l’avvenuta presentazione, il 13 gennaio 2023 , della domanda di definizione agevolata con riferimento all’avviso di accertamento oggetto di causa e l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per effetto dei versamenti già effettuati in pendenza del giudizio.
4. Non risulta, invece, essere stato notificato da parte dell’amministrazione alcun provvedimento di diniego della definizione, ai sensi dell’art. 5 comma 11 legge n. 130 del 2022, né che le parti abbiano presentato l’istanza di trattazione ai sensi del comma 12 della stessa norma.
5. Deve, pertanto, ritenersi perfezionata la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5 commi 9 e 7 legge n. 130 del 2022,secondo cui “ ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio” e che “ Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”.
6. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 5 comma 12 della legge n. 130 del 2022 e, come previsto, dal comma 5, ultimo periodo, dello stesso articolo le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
7. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 , relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; C