Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Salvatore Palma, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing parties argued for the dismissal of the procedural defect. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9607/2025 R.G. proposto da: PALMA SALVATORE -ricorrente- contro GESET -controricorrente- nonché contro COMUNE DI TERZIGNO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2168/2025 depositata il 12/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9607/2025 Numero sezionale 4098/2025 Numero di raccolta generale 31320/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 9607/2025 Numero sezionale 4098/2025 Numero di raccolta generale 31320/2025 Data pubblicazione 01/12/2025