Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory forty-day period. The appellant, Damiano Francesco, had filed a request for judgment without requesting a ruling, while the opposing parties, Soget Spa and the Municipality of Pratola Serra, contended the silence constituted a waiver. The court ruled that this inaction triggered the statutory extinction of the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal of judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10781/2021 R.G. proposto da: DAMIANO FRANCESCO rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO GRANATA -ricorrente- contro SO.G.E.T. SPA rappresentata e difesa dall’avvocato DANILO MONACO -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI PRATOLA SERRA, SOGET SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.5141/2020 depositata il 29/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 10781/2021 Numero sezionale 4096/2025 Numero di raccolta generale 31318/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Soget, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 25/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 10781/2021 Numero sezionale 4096/2025 Numero di raccolta generale 31318/2025 Data pubblicazione 01/12/2025