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Decreto — n. 31316/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 31316/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Cristian Silipo, did not respond to the proposal sent on April 8, 2022, while the opposing party, the Italian Revenue Agency, argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal forty-day period extinction of proceedings procedural waiver litigation costs cassation appeal non-compliance deadline contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia n.1420/2022 depositata il 08/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 26546/2022 Numero sezionale 4095/2025 Numero di raccolta generale 31316/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia n.1420/2022 depositata il 08/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26546/2022 R.G. proposto da: SUNDA DANIELE, SUNDA MIRIAM, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIAN SILIPO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia n.1420/2022 depositata il 08/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26546/2022 Numero sezionale 4095/2025 Numero di raccolta generale 31316/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 26546/2022 Numero sezionale 4095/2025 Numero di raccolta generale 31316/2025 Data pubblicazione 01/12/2025