Court declares tax judgment extinguished due to defendant's admission to simplified payment procedure and first installment payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer admitted to the simplified payment procedure and made the first installment payment. Although the taxpayer had previously lost on appeal, the court applied an authentic interpretation of the 2022 tax law regarding the definition procedure. Consequently, the court ruled that the judgment is terminated upon the payment of the first installment, regardless of the prior unfavorable merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236, l. n. 197/2022; Art. 12 bis, d.l. n. 84/2025: The effective perfection of the simplified tax payment procedure occurs with the payment of the first or sole installment, automatically extinguishing the related judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21984/2020 R.G. proposto da CORBELLO ERMELINDA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato PORRECA GIANFRANCO (PRRGFR66R09C557V) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SEZ.
STACCATA DI SALERNO n. 8347/2019 depositata il 08/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente Corbello Ermelinda conduce attività di rivendita generi di monopolio in agro irpino ed ara attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorre per cassazione affidandosi a due motivi cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, poi illustrata con memoria, ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, avendo chiesto ed ottenuto ammissione alla definizione agevolata ed avendo già pagato 9 rate fino ad ora, rispettando tutte le scadenze.
CONSIDERATO Dev’essere esaminata con priorità l’istanza di sospensione del giudizio depositata dalla parte contribuente. Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale delle rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025, in vigore dal 2 agosto 2025, per cui “Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate –Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto- legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.