Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31301/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax appeal for lack of logical motivation regarding intercompany royalty costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31301/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision, ruling the appellate court's reasoning was illogical and disconnected from the facts. The authority argued the tax base was partially anomalous costs, but the court found the entire disputed amount consisted of such costs, making the administrative logic fallacious. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A judgment is void if the reasoning is illogical, disconnected from the facts, or fails to provide a rational basis for the conclusion, requiring the court to explain why the established premises lead to the specific outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation illogical reasoning tax appeal cassation intercompany royalties onere della prova remand for retrial tax administration ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
943 del 1978) a quella dovuta (30% ex art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973), in quanto l’ammontare dei canoni pagati, stanti i rapporti infragruppo, eccedeva quello “normale” che sarebbe stato convenuto in assenza di simili relazioni.
Art. 12, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera
Tale avviso aveva ad oggetto le differenze delle ritenut e su i canoni (royalties) di utilizzazione di software corrisposti alla propria fornitrice e consociata svizzera Thomson Reuters Global Resources, asseritamente versate in misura inferiore (5% ex art. 12, comma 2, della Convenzione Italia- Svizzera, l.
l. n. 943 del 1978
12, comma 2, della Convenzione Italia- Svizzera, l. n. 943 del 1978) a quella dovuta (30% ex art.
art. 2909 c.c
artt. 2697 c.c
3, c.p.c., per violazionedegli artt. 2697 c.c., 25, comma 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088-01
670117 - 01) con inconsistente contatto con la fattispecie oggetto di causa, ovvero ancora nei casi in cui essa sfugga ad un controllo razionale e trasparente sulla logicità ed esattezza del ragionamento svolto (Sez. 1, ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088-01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro Refinitiv Italy s.p.a., già Thomson Reuters (Markets) Italia s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli Avvocati Francesco Bonichi e Raffaele Sgambato del Foro di Roma, con studio in via Po, n. 28, ove ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2033, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia,l’11/04/2018, e pubblicata il 4/05/2018; udite:

Oggetto:royaltiesinfragruppo -vizio di motivazione. -2 - la relazione svolta dal Consigliere Manuel Bianchi; la Procura generale che, nella persona del sost. proc. dott. Stefano Visonà, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; l’Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell’avv. Angelo Maria Testini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; l’Avv. Claudia Lazzeri, sost. di ud. per la parte privata, la quale si è riportata alcontroricorso. FATTI DI CAUSA 1. All’odierna controricorrente , agenzia di servizi giornalisti ci e multimediali nel settore finanziario, veniva notificato l ’ avviso di accertamento n. TMB072B01228/2014, relativo all’anno 2009 .

Tale avviso aveva ad oggetto le differenze delle ritenut e su i canoni (royalties) di utilizzazione di software corrisposti alla propria fornitrice e consociata svizzera Thomson Reuters Global Resources, asseritamente versate in misura inferiore (5% ex art. 12, comma 2, della Convenzione Italia- Svizzera, l. n. 943 del 1978) a quella dovuta (30% ex art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973), in quanto l’ammontare dei canoni pagati, stanti i rapporti infragruppo, eccedeva quello “normale” che sarebbe stato convenuto in assenza di simili relazioni.

I costi eccedenti erano stati già fatti oggetto, in disconoscimentoex art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, di un distinto avviso di accertamento (TMB0E2B 01059/2014) divenuto definitivo per adesione della società.

2. Con sentenza n. 8839 del 2016, la CTP di Milano aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, aderendo alla tesi che le royalties corrisposte alla consociata rappresentassero solo il 14,5% dei costi disconosciuti per anomala eccedenza, così rideterminando le ritenute dovute nel 25% (30% di aliquota domestica dovuta,meno il 5% di aliquota convenzionale in concreto applicata e versata dalla società)di quel 14,5%, e cioè in misura pari ad € 43'000,00. -3 - 3. L’Ufficio ha interposto appello, che tuttavia è stato rigettato con la sentenza indicata in intestazione.

4. Contro tale provvedimento, avvalendosi della sospensionedei termini di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. l. n. 136 del 2018, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, cui resiste la società con controricorso, in cui eccepisce anzitutto la “illegittimità” del ricorso stante il giudicato esterno sul pregresso anno di imposta 2008 (avviso di accertamento n. TMB072B00958 del 2013).

MOTIVI DELLA DECISIONE

0. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società resistente. In primis, infatti, come rilevato anche dalla Procura generale, tale eccezione è tardiva (dunque inammissibile), perché la sentenza di cui si vorrebbe far valere la forza di giudicato era già divenuta irrevocabile, per decorso del termine lungo di impugnazione, nel momento in cui si celebrò l’udienza, l’11/04 del 2018, dinanzi alla CTR. Si richiama al riguardoCass. Sez. 5, 2/09/2022, n. 25863, Rv. 665870-01: “Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza”.

In secondo luogo, l’accertamento in fatto relativo alla riduzione dei costi su cui le royalties eranosenz’altro dovute è solo analogo, ma non è identico, aglieffetti dell’art. 2909 c.c., a quello che TRMI pretende debba valere per il 2009; tanto è vero che,in quel caso, si parlava di applicazione dell’aliquota domestica al solo 4,6% dei costi, qui invece al 14,5%di essi. I limiti alla vis espansiva del giudicato esterno sono stati delineati dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695-01 e Rv. 589696-01, le quali hanno peraltro chiarito che il suo valore normativo è rilevabile di ufficio -4 - soltanto se di formazione successiva alla sentenza impugnata, dunque non nel caso di specie.

1. Con la prima doglianza, l’Amministrazione rileva, ex artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il vizio di assoluta carenza dimotivazione. Il motivo èfondato. Ritiene, invero, la Corte che i Giudici di appello siano incorsi nel c.d. vizio di motivazione apparente. La giurisprudenza di legittimità è ferma nell’annoverare in tale figura le ipotesi in cui la veste grafica della motivazione non sottende,in verità, un reale confronto con le deduzioni di parte, tanto che la patologia si converte in violazione di legge (si v. specialm.

Sez. U, s entenza n. 8053 del 7/04/2014). Ciò accade tutte le volte in cui la parte motiva non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, che è avvenuta senza dar conto di aver compiuto un autonomo vaglio critico del provvedimento richiamato per relationemo delle deduzioni di parte fatte proprie o respinte (cfr. ad esempio Sez. 1, ordinanza n. 1986 del 28/01/2025, Rv. 673839- 01), ovvero quando ricorra soltanto ad affermazioni generali ed astratte (Sez. 3, o rdinanza n. 4166 del 15/02/2024 , Rv. 670117 - 01) con inconsistente contatto con la fattispecie oggetto di causa, ovvero ancora nei casi in cui essa sfugga ad un controllo razionale e trasparente sulla logicità ed esattezza del ragionamento svolto (Sez. 1, ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088-01).

Calando tali princìpi di diritto nel caso di specie, si può agevolmente osservare che, in sostanza, la motivazione della decisione di rigettare l’appello dell’Ufficio del contenzioso per la Lombardia è tutta quanta contenuta nelle seguenti affermazioni: «Deve essere condivisa e confermata la sentenza della commissione tributaria provinciale, nella parte in cui accertaun minore importo delle ritenute da versare, sulla base delle -5 - rettifiche operate in quella sede. / I n particolare l ’ amministrazione finanziaria ha determinato le imposte da corrispondere, nonché le sanzioni e gli interessi, non tenendo conto che l’importo su cui calcolare la rettifica fiscale è da collocare su una somma diversa da quella individuata dall’amministrazione: somma inferiore a quella accertata perché comprensiva dei costi intercompany di prodotti oggetto di distribuzione».

Poiché, come detto in premessa, il presupposto di tutta la presente controversia è un avviso di accertamento relativo a costi disconosciuti proprio in quanto ritenuti anomali in forza di rapporti intercompany, è evidente che l’argomentazione testé riferita è illogica e totalmente inconferente; dunque,meramente apparente. Infatti, essa muove, per un verso, da un presupposto fallace e smentito da tutti gli atti di causa: ossia che la base imponibile accertata e su cui calcolare le ritenute fosse costituita solo parzialmente da costi anomali, quando invece è pacifico che la stessa consistesse esclusivamentedi detti costi.

Per altro verso, ne trae una conclusione del tutto apodittica e indimostrata: cioè che la somma su cui calcolare la rettifica fiscale fosse inferiore a quella ritenuta dall’Ufficio e coincidesse (non è dato sapere perché) proprio con quella suggerita dalla società contribuente. Né la segnalata carenza di motivazione può essere sanata dal fugace ed acritico rinvio per relationemalla pronuncia di primo grado, non evincendosi da questoalcun autonomo convincimento e giudizio dell’Organo d’appello. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione con rinvio della gravata sentenza.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazionedegli artt. 2697 c.c., 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, 12, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera, resa esecutiva con l. n. 943 del 1978, l’Agenzia argomenta che il Giudice di appello non ha rispettato il riparto legale dell’onere della prova, in quanto competeva alla società dimostrare in modo analitico la natura delle singole prestazioni remunerate a TSGR e che i compensi dovuti per lestesse non costituivano royalties. -6 - La trattazione di questa seconda doglianza può dirsi assorbita dall’accoglimento del primo motivo. Al giudice del rinvio va demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità, alla Corte di giust