Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Gala Spa in Liquidation, had not submitted any request for judgment after the court proposed a definition of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5024/2020 R.G. proposto da: GALA SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO DI GRAVIO unitamente all’avvocato DAVIDE PERROTTA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI PERUGIA, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’Umbria n.147/2019 depositata il 25/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5024/2020 Numero sezionale 4092/2025 Numero di raccolta generale 31300/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 5024/2020 Numero sezionale 4092/2025 Numero di raccolta generale 31300/2025 Data pubblicazione 01/12/2025