Cassation Court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of party request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Regional Tax Commission's decision that the proceedings were extinguished. The lower court found that no party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, and the insertion of the case into the extinction list confirmed the regular conclusion of the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive review of the tax claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, l. 130/2022; Art. 391, c. 3, c.p.c.: The extinction of proceedings due to the absence of a party's request for a hearing constitutes a definitive procedural conclusion, barring further appeals on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5587/2022 R.G. proposto da MARCHESE RAGONA CARMELO, rappresentato e difesodall’avvocato BARBARA GARASCIA contro AGENZIA ENRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Sicilia n.8283 /14 /2021 depositata il 23/09/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/11/2025 LaPresi