Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in abandonment of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Saccla S.r.l., did not act to preserve the case after the court proposed a definition of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the entire litigation process terminated without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed abandonment of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28297/2022 R.G. proposto da: SACCLA SOCIETA' AUTOTRASPORTI COMMERCIO CARBURANTI LUBRIFICANTI AFFINI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRO CASTALDO unitamente all’avvocato ANTONIO NAPOLITANO -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania n.6336/2022 depositata il 28/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 28297/2022 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 31296/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo in relazione al recente consolidamento della giurisprudenza;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 28297/2022 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 31296/2025 Data pubblicazione 01/12/2025