Tax court process extinguished by simplified debt definition under new 2025 legislation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court process was formally extinguished following the filing of a simplified debt definition under the new 2025 legislation. The plaintiff, Loredda Lo Guzzo, had previously challenged a regional tax commission decision regarding her tax liabilities. The court ruled that the procedural extinction renders all prior judgments and proceedings ineffective, leaving the paid sums non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The filing of a simplified debt definition under the specified law automatically extinguishes the judicial process, rendering all prior judgments and proceedings ineffective and the sums paid non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25837/2017 R.G. proposto da: LO GUZZO LOREDANA, rappresentata e difesa dall'avvocato MANUELA PESSANO unitamente all’avvocato ELISA BARLA DE GUGLIELMI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA n. 472/ 06/ 2017 depositata il 03/04/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/11/2025 La