Tax court process extinguished due to simplified debt definition under L. 197/2022 and D.L. 84/2025 provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the simplified debt definition procedure. The appellant, Galluzzi Andrea, challenged a regional tax commission decision regarding his debt under the 'rottamazione quater' scheme. The court ruled that the administrative act perfected the definition, rendering the judicial proceedings void and the payments irrevocably acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: When a debt definition is perfected via the simplified procedure, the judicial process is extinguished and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26722/2018 R.G. proposto da: GALLUZZI ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO VALENTINI unitamente all’avvocato ARTURO PARDI contro AGENZIA DELEL ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE n. 137/ 04/ 2018 depositata il 14/03/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/11/2025 La