Cassation Court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural filing in the designated list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Irtel di Angelisi Mansi SNC against the extinction of the tax litigation. The lower court declared the process extinguished because the case was included in the list of tax proceedings for extinction under the 2023 decree. The court upheld this procedural outcome, ruling that the filing in the list constitutes a regular definition of the dispute without a formal denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The inclusion of a tax case in the statutory list for extinction automatically terminates the proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10695/2022 R.G. proposto da: IRTEL DI ANGELISI MANSI SNC, rappresentatae difesa dall'avvocato CARLO NUNZIANTE CESARO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n.7330/05/2021 depositata il 15/10/2021. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2025 La Pr