Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Maria Visco Marigliano against the Lazio Tax Commission's decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the Revenue Agency transmitted a list of cases, indicating the dispute's regular conclusion without a formal denial. The court upheld this procedural outcome, ruling that the administrative act effectively terminated the legal proceedings as required by the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The transmission of a case list by the tax authority constitutes a regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the litigation and shifting procedural costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6334/2022 R.G. proposto da: VISCO MARIGLIANO MARIA CONSIGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO MAIETTA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV I DI ROMA avverso SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIBUTARIA REG. LAZIO n.3930/ 08/ 2021 depositata il 18/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/11/2025 La P